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MINISTERO DELL'INTERNO |
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Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n.
469; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il proprio decreto 18 marzo 1996 recante
norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante
approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo; Ritenuto necessario apportare al citato decreto
ministeriale 19 agosto 1996 integrazioni e modifiche relativamente agli
spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale che in particolare vengono
svolti all'interno di impianti sportivi, nonche' all'affollamento delle sale da
ballo e discoteche; Sentito il Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Decreta: I sotto riportati punti dell'allegato al
decreto ministeriale 19 agosto 1996 sono modificati ed integrati come di seguito
riportato:
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Art. 1. Disposizioni riguardanti gli spettacoli
e trattenimenti a carattere occasionale
1. Sistemazione dei posti a sedere. Il penultimo capoverso del punto 3.2
dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 e' sostituito dal seguente: "Nei locali non provvisti di posti a
sedere fissi, e' consentito l'impiego temporaneo di sedie purche' collegate
rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila puo' contenere al massimo 10 sedie
in gruppi di 10 file.". 2. Sistemazione dei posti in piedi. Al punto 3.3 dell'allegato al decreto
ministeriale 19 agosto 1996 va aggiunto il seguente capoverso: "In caso di utilizzo di impianti sportivi
per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del
pubblico in piedi nell'area destinata all'attivita' sportiva e' consentita fino
ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.". 3. Locali multiuso. Il secondo capoverso del titolo X dell'allegato
al decreto ministeriale 19 agosto 1996 e' sostituito dal seguente: "Nel caso di utilizzo di impianti sportivi
per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le
disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la
distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del
pubblico nell'area destinata all'attivita' sportiva si applicano le disposizioni
del decreto ministeriale 19 agosto 1996 con le modifiche ed integrazioni
apportate nel presente decreto. La capienza del pubblico in tale area dovra' in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacita' di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto)". Art. 2. Disposizioni sull'affollamento dei
locali
1. Il capoverso di cui alla lettera b) del
punto 4.1 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 e' sostituito dal
seguente: "b) Nei locali di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densita' di
affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.". 2. Dopo il capoverso di cui al comma
precedente, e' aggiunto il seguente: "c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densita' di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato". Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 marzo 2001
Il Ministro: Bianco
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