Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 1999, n. 3/LAP 

 

Criteri esplicativi inerenti l’applicazione dei disposti contenuti nell’articolo 17 della Legge 11.02.1994, n. 109 e s. m. i. in materia di affidamento di incarichi relativi all’effettuazione delle attività di progettazione, direzione lavori e accessorie d’importo stimato inferiore ai 200.000 Ecu finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

 

  Alle Province

   Ai Comuni

   Alle Comunità Montane

   Alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere

   Ai Consorzi

   A tutti gli Ordini e Collegi professionali della Regione Piemonte

   LORO SEDI

 

1. Premessa

    I soggetti che operano nel contesto dei lavori pubblici si trovano ad interloquire con enti fortemente diversificati nei comportamenti, nelle procedure, nei modelli di analisi e di selezione.

    Il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino viene ad essere così caratterizzato da crescenti livelli di criticità e la pubblica amministrazione si trova sempre più in difficoltà a dare risposte soddisfacenti ai soggetti dai quali è finanziata ed al servizio dei quali è chiamata ad operare.

    Appare prioritario porsi come obiettivi a breve termine la definizione di procedure chiare e certe che consentano di percorrere la strada che, dall’impostazione di un’azione programmatica conduce, attraverso una serie di adempimenti, alla realizzazione di un’opera ed ancora alla definizione delle iniziative capaci di consentire il buon funzionamento della stessa e quindi di garantire gli aspetti gestionali nel tempo.

    La Regione, nell’ambito del proprio territorio, è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento e di supporto all’azione degli altri enti locali, in particolare quelli meno grandi ed attrezzati. Tali azioni di sostegno devono produrre specifici modelli, sia procedurali che documentali, tali da svolgere una funzione di riferimento certo.

    Al fine di consentire agli operatori interessati di svolgere il normale proseguio delle attività di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche, nelle more dell’approvazione delle disposizioni dettate dal regolamento di attuazione della L. 109/94 e s.m.i., in ordine alle norme e ai principi enunciati all’articolo 17 della stessa legge, si forniscono alcuni criteri esplicativi inerenti le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione.

    Nell’ambito dell’attuazione della programmazione dei lavori pubblici, di cui all’articolo 14 della L. 109/94 e s.m.i., l’Amministrazione deve indicare quali opere debbano essere progettate all’interno della stessa e quali invece debbano essere affidate ai soggetti non appartenenti all’Amministrazione pubblica.

    Si ricorda che, nell’ambito della realizzazione di un’opera pubblica, l’azione della Pubblica Amministrazione deve essere finalizzata in primo luogo al conseguimento della massima qualità del risultato.

    A tal fine le attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie rivestono nella fattispecie un ruolo predominante ed essenziale che va oltre la logica di applicazione degli esclusivi principi di economicità della prestazione.

    I disposti della L. 109/94 e s.m.i., così come enunciati all’articolo 16, recante come titolo "attività di progettazione", confermano quanto su esposto, richiamando tutti i soggetti delle stazioni appaltanti, responsabili dei procedimenti concernenti la realizzazione di opere pubbliche, alla ricerca della massima definizione dell’oggetto da perseguire attraverso l’espletamento di una puntuale e completa progettazione delle opere prima di dar corso alla relativa esecuzione. Ne consegue che l’affidamento di incarichi relativi all’effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie a soggetti abilitati a fornire prestazioni tecniche e professionali idonee, deve rispondere non esclusivamente a principi di massima economicità, ma a criteri finalizzati ad un equo compenso che tenga conto del rapporto tra costo e prestazione, nel rispetto dei tempi necessari per lo svolgimento della prestazione stessa in relazione alla complessità dell’opera, in quanto la qualità della prestazione è commisurata alla concessione del tempo utile al suo adempimento.

    Restando fermo quanto disposto dal comma 10 dell’art. 17 della L. 109/94 in ordine agli incarichi di progettazione pari o superiori a 200.000 Ecu, per i quali "si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio della CEE del 18 giugno 1992 e al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157", nelle more dell’approvazione del regolamento che disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, così come previsto al comma 11 dello stesso articolo, per gli incarichi inferiori a detto importo si rende necessario determinare principi e requisiti minimi di comportamento che, "contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico", permettano alle amministrazioni stesse di semplificare le procedure al fine di promuovere un’azione amministrativa coerente con gli obiettivi a cui esse sono preposte nell’ottica anche degli impegni economici assunti o da assumere e di garantire, nel contempo, pari opportunità a tutti i soggetti abilitati a fornire le prestazioni in questione.

 

2. Destinatari

    La presente circolare, si propone come modello di riferimento regionale per tutti gli enti tenuti ad adeguarsi alle norme di cui alla L. 109/94 e s.m.i., come indicati all’ art. 2 della legge stessa ed ha finalità di garantire regole, trasparenza, uniformità di procedure e controlli nell’ ambito delle disposizioni di legge vigenti.

    In caso di affidamento degli incarichi di progettazione devono, invece, attenersi ai criteri contenuti nella circolare i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 18/84, quando siano tenuti ad acquisire il parere del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico competente per territorio o il parere delle competenti Sezioni del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della L.R. 18/84, per i progetti relativi ad opere igienico - sanitarie, per quelli ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D. 25.07.1904, n. 523, e per quelli redatti per conto dell’Amministrazione regionale.

 

3. Definizioni

    In primo luogo è necessario definire alcuni termini utilizzati nei disposti legislativi di riferimento al fine di delimitare gli ambiti di merito:

soggetti idonei alla redazione dei progetti di opera pubblici

Sono quelli definiti al comma 1 dell’articolo 17 della legge 109/94 e s.m.i. e suddivisi:

- in soggetti interni alla pubblica amministrazione:

a) uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica;

c) organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

- in soggetti esterni alla pubblica amministrazione:

d) liberi professionisti singoli o associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) società di professionisti di cui all’art. 17, comma 6, lettera a) della L. 109/94 e s.m.i.;

f) società di ingegneria di cui all’art. 17, comma 6, lettera b) della L. 109/94 e s.m.i.;

g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della L. 109/94 e s.m.i. in quanto compatibili.

N. B.

    - per l’affidamento di incarichi relativi ad attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie il cui importo presunto è inferiore ai 200.000 Ecu, sono escluse le società di cui alla sopra riportata lettera f) singole ovvero raggruppate ai sensi della lettera g), salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.

    - inoltre, in caso di affidamenti di incarichi progettuali comprendenti prestazioni professionali effettuate da soggetti che hanno un rapporto subordinato con strutture pubbliche è necessario valutare il possesso dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente (abilitazione/autorizzazione/compatibilità/ecc...)

incarichi di progettazione

    Così come definito anche dall’allegato 1 al decreto legislativo 17.03.1995, n. 157, per le attività oggetto della presente circolare si devono intendere incarichi di progettazione in generale quelle attività intellettuali e professionali di servizio: attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata.

concorsi di progettazione e di idee

    Qualora le Amministrazioni abbiano necessità di disporre di una pluralità di soluzioni ad un’esigenza non perfettamente delineata, ovvero definita particolarmente innovativa o inconsueta, possono bandire un concorso di idee.

    Per concorso di idee si intende una gara bandita per stimolare proposte per progetti edilizi ed urbanistici, senza impegno vincolante da parte della pubblica amministrazione ad affidare l’incarico conseguente al vincitore.

    Le stazioni appaltanti possono ricorrere al concorso di progettazione quando intendono dotarsi di un progetto necessario per realizzare un intervento rilevante sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo nonché tecnologico, ovvero quando il contesto in cui l’intervento è previsto rende opportuno il confronto fra più soluzioni.

    Per concorso di progettazione si intende una gara per selezionare progetti con livello di approfondimento non superiore a quello di un progetto preliminare, con eventuale impegno della pubblica amministrazione ad affidare incarichi successivi al vincitore.

    Entrambi tali tipologie rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione nell’applicare la procedura ottimale in rapporto al tipo di bisogno che responsabilmente ha definito.

    A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità di seguito indicate.

    L’Amministrazione deve formulare la domanda in modo preciso sia quando la domanda è per un servizio circostanziato che quando deve ricercare l’idea progettuale.

    Tali forme di affidamento dell’incarico di servizi appaiono rispondenti anche all’esigenza di consentire ai giovani neoprofessionisti di poter partecipare in condizioni paritarie rispetto a colleghi aventi esperienze professionali, i quali sono evidentemente favoriti nelle altre modalità di gara, costituendo punteggio nei palmares di quei progettisti che rientrano nelle graduatorie finali stilate in modo da arricchire i relativi curricula.

Importo presunto della prestazione

    Come riportato all’articolo 17, comma 12 bis, della L. 109/94 e s.m.i., ai fini dell’individuazione dell’importo stimato da assumere per la determinazione della fascia di appartenenza il conteggio deve comprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

    Con "tutti i servizi" si devono intendere quelle prestazioni professionali necessarie per la corretta e completa redazione degli elaborati progettuali, così come previsti dall’articolo 16 della L. 109/94 e s.m.i.; pertanto devono essere individuate e valutate in forma presuntiva anche le quote di attività complementari (ad es. rilievi, studi geotecnici, prestazioni urbanistiche previste in ambito di programmazione di opere pubbliche, progetti relativi alle strutture, agli impianti e alla sicurezza, ecc...) nel caso di progettazione integrale, in modo da assicurare la qualità e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Pur salvaguardando il principio del non frazionamento dell’incarico da affidare, resta salva, la facoltà da parte della Pubblica Amministrazione, previa opportuna motivazione, nel caso non intenda attuare le procedure relative al progetto integrale, di provvedere all’affidamento di incarichi specifici, e disgiunti dalle attività principali, per quelle attività collaterali, attinenti a prestazioni specialistiche, quali rilievi, impianti , indagini geotecniche e/o geologiche, ecc.., e, a maggior ragione, redazione di elaborati relativi alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96.

    L’ importo da assumere per la determinazione della soglia di appartenenza risulterà dalla sommatoria di tutte le prestazioni richieste, effettuata in via presuntiva applicando le aliquote di cui alla tabella A) della L. 143/1949 e s.m.i. ovvero, nel caso che tali prestazioni non siano comprese nelle classi e categorie della stessa, le aliquote previste dalle disposizioni ufficiali degli organismi professionali preposti, senza applicare la riduzione prevista dalla L. 155/89. A tale proposito si precisa che l’art. 17, comma 15 quinquies, prevede che la relazione geologica non possa essere oggetto di subappalto a differenza delle "attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche…."; pertanto la scelta del geologo non può essere demandata al professionista a cui è affidato l’incarico di progettazione, ma il rapporto deve direttamente intercorrere tra l’Amministrazione e il geologo mediante affidamento di incarico separato o conferimento di incarico ad un raggruppamento di cui faccia parte anche il geologo, che assumerà nei confronti dell’Ente la personale responsabilità per l’attività specialistica svolta, maturando il diritto alla corresponsione dello specifico onorario.

    Qualora la stazione appaltante intenda, in fase di programmazione, affidare l’incarico complessivo, per "importo presunto della prestazione" si intende la prestazione completa di cui alla tabella B) della L. 143/1949 e s.m.i., anche se l’incarico da affidare è parziale.

    Qualora siano già state espletate altre fasi della progettazione da soggetti interni od esterni alla Pubblica Amministrazione o qualora la stazione appaltante in fase di programmazione intenda destinare al proprio interno parti di prestazioni successive (ad es. la direzione dei lavori), potrà essere assunta la quota di cui alla tabella B) della L. 143/1949 e s.m.i., per le prestazioni da affidare a professionisti esterni, applicando l’aumento percentuale previsto per l’affidamento di incarico parziale.

pubblicità

    Nell’attesa del regolamento attuativo della L.109/1994, e s.m.i., si stabilisce cosa si debba intendere per pubblicità adeguata, in relazione a tre soglie di valore come di seguito specificato:

A) se l’importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000 Ecu, ove l’incarico sia fiduciario, si provvede alla pubblicazione dei provvedimenti inerenti l’affidamento sull’albo dell’Ente appaltante e sull’albo del Comune ove ha sede la stazione appaltante.

B) se l’importo stimato della prestazione è pari o superiore ai 40.000 Ecu ed inferiore agli 80.000 Ecu, e comunque non rientra nel caso precedente, si provvede alla pubblicazione dell’avviso sull’albo dell’ente appaltante, sull’albo del Comune nel quale ha sede la stazione appaltante e su un giornale locale con pubblicazione periodica almeno settimanale, con comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici. In via transitoria, fino all’attivazione di detto Osservatorio regionale, le comunicazioni dovranno essere inviate al Settore "Opere Pubbliche" della Regione Piemonte (sito in Corso Bolzano, 44 - 10122 TORINO - n. fax: 011 432 2796), presso il quale gli Ordini e Collegi professionali potranno accedere alle informazioni acquisite.

A)   se l’importo stimato della prestazione è pari o superiore agli 80.000 Ecu ed inferiore ai 200.000 Ecu si provvede alla pubblicazione dell’avviso attraverso le modalità di cui alla lettera B) oltreché sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte .

    Le Amministrazioni aggiudicatrici che pubblicano, con le modalità previste al precedente punto C), all’inizio di ogni esercizio finanziario l’elenco degli incarichi di progettazione di importo presunto inferiore a 200.000 Ecu, che intendono affidare nei successivi dodici mesi sono tenute a trasmettere gli eventuali bandi soltanto all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Le predette forme di pubblicità potranno essere integrate con la diffusione dei bandi di gara attraverso il sito INTERNET regionale, qualora in funzione.

trasparenza

    La trasparenza in linea generale si persegue attraverso l’adeguata pubblicità.

    Per quanto attiene al punto A) relativo alla pubblicità (incarichi di importo presunto inferiore a 40.000 Ecu), i provvedimenti assunti dall’Amministrazione, nei quali si individua il soggetto incaricato a fornire la prestazione, devono essere sufficientemente motivati e devono essere affissi sull’Albo Pretorio dell’Ente e del Comune ove ha sede la stazione appaltante.

    Nei casi previsti ai punti B) e C) relativi alla pubblicità (incarichi di importo presunto pari o superiore a 40.000 Ecu e inferiore a 200.000 Ecu) si dovranno comunicare gli estremi del provvedimento di affidamento e del soggetto incaricato all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici. In via transitoria, fino all’attivazione di detto Osservatorio regionale, le comunicazioni dovranno essere inviate al Settore "Opere Pubbliche" della Regione Piemonte (sito in Corso Bolzano, 44 - 10122 TORINO - n. fax: 011 432 2796), presso il quale gli Ordini e Collegi professionali potranno accedere alle informazioni acquisite.

corrispettivi professionali

    Per corrispettivo professionale si intende la sommatoria dei corrispettivi delle singole attività che intervengono nella definizione del progetto integrale finalizzato alla realizzazione dell’opera (ad es. rilievi, prove sondaggi, analisi, studi geotecnici, prestazioni urbanistiche previste in ambito di programmazione di opere pubbliche, progettazione dei piani di sicurezza, progettazione dell’opera, progettazione delle strutture e degli impianti, ecc...) I corrispettivi professionali relativi alle attività di redazione della relazione geologica, in quanto oggetto di incarico separato sono da calcolare a parte (art. 17, comma 14 quinquies, L. 109/94 e s.m.i.).

    I corrispettivi professionali, fino alla determinazione di nuove aliquote con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, devono fare esclusivamente riferimento alle tariffe professionali attualmente in vigore senza tenere in conto le riduzioni previste dalla L. 155/89, salvo che l’Amministrazione appaltante richieda espressamente e con motivazione suddetta riduzione.

    Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati ed i contratti.

    Fino all’emanazione del decreto su citato, che rideterminerà le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto, per le attività del responsabile di progetto e per le attività dei coordinatori in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96, per quanto attiene alle percentuali di riduzione degli onorari applicabili e alle percentuali di riduzione per spese ed oneri accessori si reputa, in quanto congrua, fare riferimento alla tabella 1 allegata, redatta a cura dei Collegi ed Ordini professionali del Piemonte, al fine di non penalizzare in modo consistente la qualità della progettazione, in particolare per i lavori di entità minore.

curriculum professionale

    E’ il parametro di valutazione da utilizzare nell’ambito dei criteri di affidamento di incarichi attinenti all’effettuazione di attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie di importo stimato inferiore a 200.000 Ecu.

    Il curriculum deve esprimere quegli elementi idonei a comprovare la capacità del tecnico a svolgere l’incarico da affidare, in ragione anche della natura di opere pubblica.

    Il curriculum da presentare dovrà contenere tutte le notizie richieste dall’Amministrazione, ritenute utili ai fini dell’assegnazione.

    Nella valutazione dei curricula deve assumere notevole importanza non tanto la quantità dei lavori progettati e/o diretti, ma soprattutto la qualità degli stessi e i risultati ottenuti. Non sono da escludere l’utilizzo di altri criteri, fermo restando, da parte della stazione appaltante, l’obbligo della motivazione.

procedure di affidamento Nell’ambito dell’affidamento di incarichi di progettazione in cui l’importo stimato sia inferiore ai 200.000 Ecu, l’art. 17 della L. 109/94 e s.m.i. prevede genericamente il ricorso ai curricula per valutare le modalità di attribuzione dell’incarico. Sotto - soglia comunitaria, reputando di graduare le procedure di affidamento nel rispetto di criteri e requisiti minimi di comportamento in grado di coniugare i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico, al fine di consentire alle amministrazioni stesse di semplificare le procedure e di promuovere un’azione amministrativa coerente con le finalità a cui esse sono preposte, possono essere individuate due fasce di valore fondamentali per la progettazione: la prima tra gli 80.000 e i 200.000 Ecu nella quale si opera attraverso il metodo analitico di gerarchia (ovvero selezione in termini qualitativi del progetto), la seconda sotto gli 80.000 Ecu nella quale viene in rilevanza la discrezionalità nell’affidamento della progettazione stessa.

    Inoltre, al fine di permettere l’inserimento di giovani professionisti e/o professionisti che non possono presentare idoneo curriculum, in particolare per quanto attiene alla realizzazione di opere pubbliche, potranno essere ritenuti validi curricula di professionisti che si impegnano ad assistere il candidato all’incarico, definendo anticipatamente in modo chiaro e trasparente la quota delle proprie spettanze per detta incombenza, che verrà liquidata allo stesso dall’Amministrazione.

 

3. Requisiti minimi relativi alle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione

    Gli unici soggetti che possono rendersi affidatari degli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 200.000 Ecu sono i liberi professionisti, singoli o associati, le società di professionisti, definite come quelle costituite nelle forme di società di persone esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi professionali, e i raggruppamenti temporanei di professionisti.

    Nel rispetto di criteri e requisiti minimi di comportamento in grado di coniugare i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico, al fine di consentire alle amministrazioni stesse di semplificare le procedure e di promuovere un’azione amministrativa coerente con le finalità a cui esse sono preposte, si ritiene opportuno procedere come appresso indicato.

In base all’importo presunto delle prestazioni professionali, le procedure di affidamento degli incarichi variano secondo le seguenti fasce:

        1.    importo compreso tra 0 e 40.000 ECU;

        2.    importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 80.000 ECU;

        3.    importo pari o superiore a 80.000 e inferiore a 200.000 ECU;

incarichi inferiori a 40.000 ecu

    Gli incarichi il cui importo della prestazione è stimato al di sotto dei 40.000 Ecu possono essere affidati in modo fiduciario.

Il soggetto individuato dalla stazione appaltante per l’incarico deve presentare comunque il curriculum professionale.

Il provvedimento di incarico fiduciario dovrà richiamare espressamente il curriculum ed esplicitare le motivazioni addotte a supporto

delle scelte sulla base dell’esperienza e della capacità professionali in funzione della tipologia dell’opera pubblica da realizzare.

Il provvedimento di incarico dovrà essere pubblicato sull’Albo pretorio dell’Ente appaltante e del Comune.

    In questa fascia si reputa che possa anche essere applicata più usualmente la modalità che riguarda gli incarichi diretti a giovani professionisti o a professionisti sprovvisti di idoneo curriculum inerente la realizzazione di opere pubbliche.

    A tal fine si precisa che il contributo del "tutor", regolato, tra l’altro, in modo trasparente e da citare nel provvedimento nell’ambito delle motivazioni relative alla scelta dell’incarico, è da ritenersi esclusivamente a garanzia della qualità della prestazione, senza interferire in alcun modo nel rapporto tra Amministrazione e fornitore della prestazione individuato. Inoltre tale supporto potrà essere inserito e riconosciuto all’interno dei curricula.

    E’, comunque, facoltà dell’Amministrazione adottare le procedure di seguito indicate per l’affidamento dell’incarico.

incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 80.000 ecu  

    Fermo restando la possibilità di applicare le procedure previste al paragrafo successivo (incarichi da 80.000 a 200.000 Ecu) per gli incarichi il cui importo stimato è pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 80.000 Ecu le Amministrazioni, che hanno adempiuto ai dettati della L. 109/94 in materia di programmazione di opere pubbliche, possono affidare gli stessi incarichi con procedura semplificata (assimilabile a quanto previsto all’art. 23, comma 1 bis e 1 ter, Legge 109/94 e s.m.i.).

    Con tale modalità le stazioni appaltanti non hanno l’obbligo di invitare tutti i soggetti qualificati, ma possono limitare l’invito da un minimo di 5 fino ad un massimo di 15 concorrenti.

    La modalità di tale scelta si basa sull’invito a rotazione dei soggetti che abbiano presentato preventivamente apposita domanda all’Amministrazione appaltante, che riguarderà tutte le gare di progettazione che verranno bandite da quella determinata amministrazione.

    In sostanza ogni stazione appaltante procederà a scegliere, attraverso un meccanismo di rotazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla singola gara.

    La domanda presentata ad ogni Amministrazione appaltante deve indicare tutte le Amministrazioni a cui sono state inviate le altre domande. Essa deve inoltre essere corredata da una certificazione circa l’iscrizione all’Albo di appartenenza e circa l’insussistenza delle cause di esclusione.

    In caso di false dichiarazioni il responsabile del procedimento, oltre alla denuncia alle autorità giudiziarie e l’esclusione automatica dalla gara, è tenuto ad informare l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

    La domanda è valida per tutte le gare bandite in un determinato anno, qualora venga presentata nel mese di dicembre dell’anno precedente; se invece viene presentata negli altri mesi è valida per tutte le gare bandite nell’anno in corso.

    Viene stabilito un limite massimo di domande presentabili, diverso a seconda dei soggetti: i liberi professionisti singoli possono presentare fino a trenta domande; i liberi professionisti associati, le società di professionisti e i raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti possono presentare un numero di domande pari al doppio di quello consentito ai soggetti che compongono il raggruppamento, con un limite massimo di 180 domande.

    Viene richiamato il divieto che impedisce ad un medesimo soggetto di partecipare in forma individuale e come componente di uno studio associato o di una società di professionisti.

    I soggetti invitati devono presentare il curriculum professionale e schede rappresentative di attività attinenti effettuate, in numero non superiore a tre, corredate da idonea documentazione.

    L’affidamento avverrà nell’ambito di un rapporto fiduciario tra Ente e Professionista, sulla base di un esame documentato di quanto espresso nei curricula e nelle tre schede rappresentative presentate, con valutazione autonoma da parte dell’Amministrazione, legata alla natura del servizio da affidare.

    Il provvedimento di incarico, richiamando espressamente il curriculum e le schede allegate, dovrà riportare le motivazioni a supporto delle scelte adottate in funzione della tipologia dell’opera da realizzare e dovrà essere pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente appaltante e del Comune. Inoltre lo stesso dovrà essere comunicato all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

incarichi pari o superiori a 80.000 e inferiori a 200.000 ecu

    Per gli incarichi il cui importo stimato è pari o superiore a 80.000 Ecu ed inferiore a 200.000 Ecu l’affidamento avverrà, a seguito di pubblicazione di apposito bando, tramite effettuazione di un esame comparato dei seguenti cinque elementi: curriculum, schede, relazione, prezzo e termine di consegna secondo i criteri e le metodologie contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116, .

    A tal fine i fattori ponderali da assegnare a detti elementi, in rapporto al tipo di servizio richiesto, tenuto conto della reale fattibilità dell’opera commisurata alla definizione del tempo necessario per la predisposizione di elaborati progettuali adeguati al di sotto del quale non si attribuisce punteggio, potranno variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

    a) curriculum: da 10 a 30

    b) schede: da 30 a 50

    a) relazione: da 15 a 30

    b) prezzo: da 0 a 10

    c) termine di consegna: da 0 a 10.

    La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa ad ogni elemento di valutazione.

    Per quanto attiene ai limiti minimi inerenti il valore del prezzo offerto si potrà fare riferimento alla tabella 1 allegata.

- commissioni giudicatrici

Il predetto esame sarà effettuato da una commissione giudicatrice nominata in analogia con quanto previsto dall’art. 21, commi 5 e 6, della legge 109/1994 e s.m.i.. In ogni caso, l’Ente committente dovrà richiedere agli Ordini e Collegi professionali competenti se intendano far partecipare alla commissione un unico rappresentante dagli stessi collegialmente designato.

 

4.   Concorsi di progettazione e concorsi di idee

    Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento non superiore a quello di un progetto preliminare. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa deve contenere anche la redazione di uno studio economico finanziario per la realizzazione e gestione. Per ognuna delle seguenti fasce possono essere previste diverse modalità di assegnazione degli incarichi:

- importo presunto della prestazione inferiore a 40.000 Ecu

    Concorso ristretto sul bando di gara tra progettisti (partendo da un minimo di tre) invitati dall’amministrazione tra cui scegliere l’incaricato del progetto definitivo ed esecutivo. Il bando di gara prevede un impegno limitatissimo per i progettisti (una sola tavola predefinita e una relazione stringata) in modo da consentire una risposta immediata alle necessità degli Enti ed arrivare all’incarico in modo legittimo, rapido e con almeno tre soluzioni possibili.

- importo presunto della prestazione pari o superiore a 40.000 e inferiore a 80.000 Ecu

    Aggiudicazione in base agli elaborati (massimo 3 tavole, di dimensione definita - ad es. formato A0 -, e una relazione) presentati dai partecipanti, effettuata da una Commissione Tecnica prevista e pubblicata nel bando. Ai primi tre classificati può essere corrisposto un rimborso spese fino a £ 5 milioni. Qualora l’Amministrazione intenda realizzare il progetto, al vincitore, se in possesso dei requisiti, sarà affidato, salvo diversa disposizione motivata, l’incarico del progetto definitivo ed esecutivo senza riconoscere il rimborso spese su citato.

- importo presunto della prestazione pari o superiore a 80.000 e inferiore a 200.000 Ecu

Prima fase: presentazione di elaborati contenuti nel numero e nella scala (massimo tre tavole, di dimensione definita - ad es. formato A0 -, e una relazione). Selezione di non più di cinque progetti che vengono ammessi alla seconda fase.

Seconda fase: presentazione del progetto preliminare. Selezione della proposta finale, con affidamento, salvo diversa disposizione motivata dell’Amministrazione, del progetto definitivo ed esecutivo al vincitore e rimborso spesa fino a 10 milioni per gli altri candidati selezionati. La commissione giudicatrice dovrà essere di tipo tecnico - scientifico.

    In tutte tre le fasce previste debbono essere garantite graduatorie di merito che avranno titolo scientifico da poter utilizzare per successivi concorsi.

    Le stesse procedure sopra indicate possono essere seguite per quanto attiene i concorsi di idee con la differenza che gli elaborati richiesti sono di livello inferiore a quello di un progetto preliminare e che l’idea premiata potrà essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un affidamento di incarico di progettazione dove è ammesso a partecipare il vincitore del premio.

    L’espletamento del concorso di progettazione e del concorso di idee devono essere preceduti da pubblicità, così come previsto per gli affidamenti di incarichi progettuali precedentemente trattati.

5.  Termini per la presentazione dell’istanza di affidamento con invio dei curricula

    Per le fattispecie sopra indicate(il cui importo presunto della prestazione è pari o superiore a 40.000 e inferiore a 200.000 Ecu, i termini per la ricezione della documentazione richiesta a seconda della tipologia di affidamento o di concorso di progettazione o di concorso di idee, da parte dei soggetti idonei alla redazione di progetti di opere pubbliche, così come individuati nella presente circolare, non possono essere inferiori a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso.

    Per quanto attiene gli affidamenti di incarichi di progettazione, l’Amministrazione appaltante potrà adottare la procedura ristretta accelerata (in analogia a quanto disposto dall’art. 10, comma 8 del D.Lgs. 157/1995), motivando nel bando le ragioni di somma urgenza per cui è necessario ridurre i termini di presentazione della documentazione, che non dovranno essere comunque, inferiori a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso.

 

6. Contenuto degli avvisi

    Ad integrazione di quanto disposto si ritiene ora di indicare alcune modalità operative per l’acquisizione dei dati e delle referenze necessarie per l’affidamento degli incarichi mediante bando di gara; all’occorrenza, potranno essere aggiunte ulteriori notizie in relazione alla particolare natura dell’incarico.

    Le principali informazioni che debbono essere contenute in detto avviso possono così riassumersi:

    -   oggetto dell’incarico con una breve descrizione

    - stima dell’importo delle opere da appaltare, eventualmente suddivise fra le varie categorie;

    - prestazioni professionali richieste per lo svolgimento dell’incarico;

    - eventuale indicazione del tempo massimo per l’espletamento dell’incarico (che dovrà essere congruo in relazione all’entità della prestazione richiesta), individuando i tempi per le varie fasi di progettazione ed escludendo i tempi tecnici per l’ottenimento delle necessarie approvazioni;

    - le qualifiche di natura tecnico - professionale che dovranno essere adeguate alle prestazioni professionali richieste;

    - i termini e le modalità per il ritiro e la successiva riconsegna della documentazione per la partecipazione;

    - l’entità massima prefissata dall’eventuale riduzione ex art. 2 della legge n. 155/89 e sua motivazione (vedi allegato 1).

    - l’eventuale percentuale di riduzione per spese e oneri accessori (vedi allegato 1).

    - la dichiarazione (esclusivamente per i dipendenti di pubbliche amministrazioni) di impegno a richiedere la necessaria autorizzazione ai sensi di legge

    - la composizione della Commissione;

    - le modalità di valutazione ai fini dell’aggiudicazione;

    - ai sensi di legge, il nominativo del responsabile del procedimento per eventuali delucidazioni;

    - la data di apertura dei plichi contenenti la documentazione per l’esame e l’affidamento dell’incarico;

 

7. Documentazione da allegare all’istanza

    Circa la docum entazione da presentare pare opportuno effettuare una ripartizione in rapporto all’entità dell’incarico professionale da affidare; in particolare si prevede quanto segue:

· per incarichi inferiori a 40.000 ECU è richiesto:

- il curriculum professionale

· per incarichi pari o superiori a 40.000 ECU e inferiori a 80.000 ECU è richiesto quanto segue:

- il curriculum professionale

- schede rappresentative di prestazioni di servizio effettuate in numero non superiore a tre, corredate da idonea documentazione

- per incarichi pari o superiori a 80.000 ECU e inferiori a 200.000 ECU è richiesto quanto segue:

- il curriculum professionale

- schede rappresentative di prestazioni di servizio effettuate, in numero non superiore a dieci corredate da idonea documentazione

- relazione che dovrà illustrare la conoscenza dell’oggetto dell’incarico, le peculiarità più significative di approccio alla tematica dell’intervento, e le modalità con le quali si svolgerà il servizio con l’indicazione degli eventuali collaboratori e specialisti, qualora ritenuti necessari; in tal caso i collaboratori e gli specialisti sono tenuti a sottoscrivere la relazione.

 

8. Osservatorio Regionale dei lavori pubblici

    L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, dal momento in cui viene istituito ai sensi dell’art. 4 della L. 109/94 e s.m.i., provvede alla raccolta e all’elaborazione dei dati concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale. Per quanto attiene la materia in esame, nell’ambito delle altre informazioni da trasmettere, per i lavori di importo superiore a 150.000 Ecu ciascuna stazione appaltante dovrà trasmettere all’osservatorio regionale il nominativo del progettista o dei progettisti incaricati e, ove applicati, la pubblicazione dei bandi per l’affidamento o per concorso della progettazione.

 

9.  Norme transitorie

    I criteri del presente provvedimento hanno carattere sperimentale e saranno verificati sia in relazione agli esiti delle gare di appalto di servizi, sia alla luce del nuovo regolamento di applicazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, una volta che questo sarà pubblicato ed entrerà in vigore.

Il Presidente della Giunta Regionale

On. Enzo Ghigo 

            

  PRESTAZIONE PROFESSIONALE
INCARICO PARZIALE INCARICO COMPLETO
PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
IMPORTO DELLE OPERE

in milioni di lire

NUOVE OPERE (A)

RISTRUTTURAZIONE - RESTAURO  -  STRUTTURE IN C.A. (B)

TUTTE LE OPERE (C) NUOVE OPERE (A + C) RISTRUTTURAZIONE - RESTAURO - STRUTTURE IN C.A. (B + C)
riduzione Legge155/89 (art. 4) compensi accessori riduzione Legge155/89 (art. 4) compensi accessori riduzione Legge155/89 (art. 4) compensi accessori riduzione Legge155/89 (art. 4) compensi accessori riduzione Legge155/89 (art. 4) compensi accessori
   fino a   300 0 % 60 % 0 % 60 % 0 % 60 % 0 % 60 % 0 % 60 %
  fino a   500 3 % 50 % 2 % 60 % 1 % 60 % 3 % 50 % 2 % 50 %
fino a 1.000 4 % 30 % 2 %  30 % 1 % 50 % 4 % 40 % 2 % 40 %
fino a 2.000 5 % 28 % 2.5 % 28 % 2 % 48 % 5 % 38 % 2.5 % 38 %
fino a 3.000 6 % 25 % 3 % 25 % 2.5 % 45 % 6 % 36 % 3 % 36 %
fino a 4.000 7 % 23 % 3.5 % 23 % 3 % 43 % 7 % 33 % 3.5 % 33 %
fino a 5.000 8 % 20 % 4 % 20 % 4 % 40 % 8 % 30 % 4 % 30 %
fino a 7.500 10 % 18 % 5 % 18 % 5 % 38 % 10 % 28 % 5 % 28 %
fino a 10.000 12 % 15 % 6 % 15 % 6 % 36 % 12 % 26 % 6 % 26 %
fino a 15.000 15 % 14 % 8 % 14 % 8 % 34 % 15 % 24 % 8 % 24 %
fino a 20.000 18 % 12 % 10 % 12 % 10 % 32 % 18 % 22 % 10 % 22 %
oltre 20.000 20 % 10 % 15 % 10 % 15 % 30 % 20 % 20 % 15 % 20 %

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