riguardanti le prestazioni professionali da svolgere
nei cantieri temporanei e mobili
Proposta
applicativa congiunta con:
Ordine degli Architetti e
degli Ingegneri della Provincia di Vercelli;
Collegio dei Geometri della Provincia di Vercelli
e dei Periti Industriali della Provincia di Vercelli e
Biella.
-
GIUGNO 2000 -
01.
PREMESSA
Lo
sviluppo della Legislazione italiana, in questi ultimi anni, in materia della
disciplina del territorio e dell'attuazione delle opere pubbliche, ha introdotto
notevoli innovazioni per quanto concerne l'attività di progettazione e di
esecuzione delle opere stesse, nonché nelle modalità di programmazione,
gestione ed affidamento che richiedono profonde innovazioni comportamentali e
procedurali per le Pubbliche Amministrazioni, le professioni ed il mondo
imprenditoriale.
L'incertezza
politica, il travisamento nella conversione delle Direttive CEE , come anche in
occasione della Direttiva 92/57, l'incapacità del legislatore di esprimere una
legge quadro di principi, l'adozione di provvedimenti legislativi collaterali
stravolgenti la prassi amministrativa, non coordinati tra loro e di incertezza
applicativa dovuto alla non affidabilità dello strumento legislativo del D.L,
etc…, hanno impedito una adeguata e costruttiva sperimentazione che
sicuramente sarebbe stata di grande utilità al legislatore consentendo una
trasformazione ed adeguamento in modo programmato e cadenzato; ciò anche in
considerazione del periodo di recessione economica esistente in questi anni.
Per
quanto concerne le categorie professionali, direttamente coinvolte dai nuovi
assetti legislativi, a fronte della profonda trasformazione nel campo delle
responsabilità, della metodologia del lavoro e dell’accesso e che vede anche
la non considerazione delle professionalità in essere, questa deve poter
esprimere con completa rianalisi e comprensione delle trasformazioni in atto, un
aggiornato e totale quadro prestazionale in riferimento ai requisiti richiesti ed in
evoluzione, che la progettazione e la competenza professionale devono assumere
in risposta a specifici quadri esigenziali. Ciò sia nel settore dell'edilizia
pubblica e sia nel settore dell'edilizia privata.
In
tale contesto evolutivo, assume un’importanza fondamentale l'aspetto della
valutazione tariffaria delle prestazioni professionali, oggi totalmente
inadeguata sul piano quantitativo, qualitativo e legislativo, la quale, se non
viene modificata anche adottando uno sviluppo programmato, di fatto impedisce il
sostegno economico indispensabile alla gestione delle trasformazioni ed un
aggiornamento professionale.
La
formazione del mercato, inteso come sintesi dell'evoluzione della società,
della cultura e dello sviluppo tecnologico nel settore dell'edilizia civile ed
industriale e della pianificazione urbanistica ed ambientale non solo nel nostro
paese, ma nell'intero bacino europeo, nonché lo sviluppo tecnologico del
settore dei servizi, comunicazioni, trasporti , impianti e della sicurezza e
tutela del lavoro, richiedono attente valutazioni sull'evoluzione che gli studi
di progettazione, tradizionalmente e storicamente gestiti da rappresentanti le
libere professioni, devono obbligatoriamente compiere nei confronti delle
competenze organizzative stesse, dell'interdisciplinarità a garanzia di una
inevitabile estensione delle competenze soggettive e coordinamento delle
competenze specifiche e specialistiche, indispensabili perché la fase del
progetto mantenga e consolidi la propria centralità nell'intero processo, sino
alla realizzazione dell'opera.
Molto forte è nel nostro paese l'opposizione che le professioni in genere hanno assunto nei confronti delle posizioni e dichiarazioni dell'Antitrust in merito alle Tariffe professionali ed in merito al quadro istituzionale di categoria; infatti la professione intellettuale trova la propria logica e fondamento proprio nell'essere svincolata da tutti i fattori condizionanti che ne possono limitare l'attività e l'espressione, anche in contrasto con specifici interessi di parte e ciò a tutela degli interessi generali verso i quali dobbiamo ispirare ed improntare la nostra attività.
La tariffa professionale, quindi, deve essere garante della correttezza dei rapporti contrattuali e deve essere garante proprio di quegli interessi generali che la tendenza in atto tende a sottrarre alle regole ed ai principi generali legislativi per affidarli a tutele vaghe obbedienti agli automatismi falsamente equilibrati ed alle regole non scritte del mercato e della concorrenza.
Indubbiamente le attuali tariffe, a fronte di un quadro evolutivo, come sopra indicato, non sono più adeguate malgrado le modificazioni avvenute ed in itinere. ll T.U. deve garantire il rispetto del metodo di valutazione anche nell'ipotesi che queste non rappresentino più minimi inderogabili, ma valori indicativi da assumere a riferimento, stabilendo criteri comunque di adeguamento, al fine di determinare con certezza il quadro delle valutazioni che possono essere considerate anomale ed al fine di salvaguardare in ogni caso il compito della vigilanza istituzionale.
Il
T.U. deve esprimersi tramite l'individuazione dei criteri e principi
fondamentali e l'adozione di regolamenti applicativi sia per la valutazione
prestazionale e sia di tipo comportamentale/deontologico vincolante il
professionista e le modalità della vigilanza istituzionale.
02.
METODOLOGIA GENERALE
La
complessità applicativa della Legge n°494/96 e successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento all'entrata in vigore, agli ambiti
applicativi, ai corsi di aggiornamento professionale, alla determinazione delle
nuove e diverse responsabilità, hanno determinato la necessità da parte dei
vari Ordini e Collegi professionali del territorio vercellese, di predisporre
una direttiva Tariffaria Unica in materia di “Sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili”.
Anche
il Decreto legislativo 14.08.96 n°494, recependo la Direttiva 92/57 CEE ha come
scopo quello di indurre a programmare, progettare, organizzare e costruire
inserendo nelle corrispondenti fasi del processo, criteri di prevenzione per la
sicurezza e la salute come fattori essenziali da prendere in considerazione.
Il D.Lgs. n°494/96, integrando per il settore delle costruzioni, il D.Lgs. n°626/94, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n°242/96, disciplina complessivamente la realizzazione delle opere di costruzione con particolare riguardo a quelle caratterizzate da una certa complessità e/o pericolosità.
E'
obbligo puntualizzare che detto decreto non altera minimamente tutte le
disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul
lavoro, alle quali anzi, deve essere fatto puntuale riferimento per quanto
attiene ai dettanti ed obblighi dallo stesso richiamati.
Nulla
o poco muta in fatto di sicurezza ed igiene del lavoro già regolamentate in
Italia dai D.P.R. n°547/55 e D.P.R. n°303/56 e da altri regolamenti vigenti
per specifiche attività.
Per una maggiore chiarezza occorre innanzitutto evidenziare che il D.Lgs. n°494/96, modificato ed integrato dal D.Lgs. n°528 del 19 novembre 1999, all’art. 2 oltre a porre delle definizioni di ambito applicativo, individua cinque settori di responsabilità e tre nuove figure professionali non previste in alcun precedente ordinamento legislativo, in particolare:
1.
COMMITTENTE:
il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso
di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
2.
RESPONSABILE
DEI LAVORI: soggetto incaricato dal committente ai fini della
progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione
dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori
è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge
11/02/94 n. 109 e successive modifiche.
3.
LAVORATORE
AUTONOMO:
persona fisica la cui attività professionale
concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
4.
COORDINATORE
IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA
di seguito denominato “Coordinatore per
la progettazione”: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4;
5.
COORDINATORE
IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
di seguito denominato “Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori”: soggetto diverso dal datore di lavoro
dell’impresa esecutrice incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5.
03.
QUADRO PRESTAZIONALE
Si
ritiene utile, prima di individuare i criteri di determinazione degli onorari e
valutarne la metodologia applicativa, sintetizzare i compiti delle due nuove
figure professionali, così come definite nel D.Lgs. n°494/96-bis e
precisamente per il:
a)
COORDINATORE
PER SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA:
1.
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’art. 12 , comma 1;
2.
predisposizione di un fascicolo contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
e dell’allegato II al documento UE 260/5/93. Il Fascicolo non è richiesto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lettera a) della
legge 5 agosto 1978, n. 457
E’
previsto che l’incarico di cui sopra avvenga contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione e che la prestazione venga svolta comunque
prima della richiesta di presentazione delle offerte.
b)
COORDINATORE
PER SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA:
1. Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’art. 12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
2. verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo
di cui all’art. 4, comma 1, lettera b ), in relazione all’evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
di sicurezza;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
4. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del
piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare
comunicazione all’inadempienza all’Azienda Unità Sanitaria Locale
territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate
E’
previsto che la prestazione venga effettuata durante la realizzazione
dell’opera.
04.
MODALITA’ TARIFFARIA
Le
prestazioni professionali di cui al D. Lgs. n° 494/96 modificato ed integrato dal
D. Lgs. n° 528/99, risultano aggiuntive al quadro prestazionale come individuato
nel Testo Unico della Tariffa Professionale di cui alla Legge n° 143 del
02.03.1949 e successivi aggiornamenti e modifiche.
Pertanto
le competenze come di seguito determinate si devono intendere a “discrezione”
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, punto d), e art.5 della
Tariffa Professionale Ingegneri e Architetti
- Legge n°143/49.
Le
competenze risultano quindi già comprensive di vacazioni e spese.
Il
calcolo delle competenze viene effettuato facendo riferimento agli importi a
base d’asta dei progetti, applicando la seguente formula:
O=
I x R x P x
A
dove:
O= |
Onorario
della prestazione |
I= |
Importo dei lavori a base d’asta |
R= | Coefficiente
di rischio, determinato in funzione della classe e categoria
dell’opera (riferimento a Tabella 2), sulla base dei tassi di rischio
definiti dall’INAIL. |
P= |
Percentuale
di applicazione determinata in base a specifiche analisi sull’attività
da svolgere secondo quanto riportato nella Tabella 1) |
A= |
Per
prestazioni professionali di Coordinatore in fase di Progettazione A =
0,30. Per
prestazioni professionali
di Coordinatore in
fase di Esecuzione A =
0,70. |
Quando
le prestazioni del professionista si limitano all’assunzione o della figura
del Coordinatore in fase di progettazione o dei quella del Coordinatore in fase
di Esecuzione, il compenso professionale sarà aumentato del 25%.
-
Tabella 1: Percentuale di applicazione P -
Importo dei lavori in appalto | P |
fino a L. 100.000.000 | 4,10% |
L. 300.000.000 | 2,73% |
L. 1.000.000.000 | 1,90% |
L. 3.000.000.000 |
1,55% |
L. 5.000.000.000 e oltre | 1,40% |
N.B. |
Per importi intermedi si dovrà procedere ad interpolazioni lineari |
Importi minimi di tariffa: |
|
- per attività di Coordinatore in fase di Progettazione:…….£. 1.500.000 | |
- per attività di Coordinatore in fase di Esecuzione:…….….£. 2.000.000 |
Classe dei lavori | Tipologia delle opere | Indice
R |
I | Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative : | 1,36 |
II | Impianti industriali completi: |
0,73 |
III | Impianti di servizi generali : |
0,49 |
IV | Impianti
elettrici:
IV.a Impianti termoelettrici, dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgia: IV.b Centrali idroelettriche , stazioni di trasformazione e di conversione, impianto di trazione elettrica: IV.c Impianti di linee aeree per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia: |
0,73
0,73 1,07 |
V | Macchine isolate: |
non
tariffato |
VI | Ferrovie e strade : | 1,28 |
VII | Bonifiche,
irrigazioni, impianti idraulici per la produzione di energia elettrica e
per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione
di corsi d’acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere
d’arte di particolare importanza
da computarsi a parte:
VII.a Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani: VII.b Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua esclusi i macchinari. Derivazioni d’acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica: VII.c Opere di navigazione interna e portuali: |
1,24 1,60 1,11 |
VIII | Impianti per provvista, condotta e distribuzione d’acqua e fognature urbane: | 1,44 |
IX | Ponti, manufatti isolati, strutture speciali: | 1,60 |
- ESEMPIO DI CALCOLO -
Tipologia del lavoro: Costruzioni civili;
Coefficiente di rischio: R=1,36;
A=0,30
/ 0,70
Percentuale di applicazione: P=2,73%;
Importo
dei lavori a base d’asta: £. 300.000.000;
Incarico completo: |
O=
I x R x P x A ; R = 1,36 ; P
= 2,73% O= £. 300.000.000 x 1,36 x 2,73 % = |
£.
11.138.400
|
Incarico limitato alla progettazione: |
O=
I x R x P x A ; R = 1,36 ; P
= 2,73 %; A = 0,30 Incarico
limitato= + 25 % O= £. 300.000.000 x 1,36 x 2,73 % x 0,30 x 1,25 = |
£. 4.176.900 |
Incarico limitato all’esecuzione: |
O=
I x R x P x A ; R = 1,36 ; P
= 2,73 %; A = 0,70 Incarico
limitato= + 25 % O= £. 300.000.000 x 1,36 x 2,73 % x 0,70 x 1,25 = |
£.
9.746.100
|