T A R I F F A    P R O F E S S I O N A L E

D. Lgs. n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni

   

riguardanti le prestazioni professionali da svolgere nei cantieri temporanei e mobili

   

 

Proposta applicativa congiunta con:

 Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Vercelli;

 Collegio dei Geometri della Provincia di Vercelli

e dei Periti Industriali della Provincia di Vercelli e Biella.

 

  

 

- GIUGNO  2000 -  


 01. PREMESSA

Lo sviluppo della Legislazione italiana, in questi ultimi anni, in materia della disciplina del territorio e dell'attuazione delle opere pubbliche, ha introdotto notevoli innovazioni per quanto concerne l'attività di progettazione e di esecuzione delle opere stesse, nonché nelle modalità di programmazione, gestione ed affidamento che richiedono profonde innovazioni comportamentali e procedurali per le Pubbliche Amministrazioni, le professioni ed il mondo imprenditoriale.

    L'incertezza politica, il travisamento nella conversione delle Direttive CEE , come anche in occasione della Direttiva 92/57, l'incapacità del legislatore di esprimere una legge quadro di principi, l'adozione di provvedimenti legislativi collaterali stravolgenti la prassi amministrativa, non coordinati tra loro e di incertezza applicativa dovuto alla non affidabilità dello strumento legislativo del D.L, etc…, hanno impedito una adeguata e costruttiva sperimentazione che sicuramente sarebbe stata di grande utilità al legislatore consentendo una trasformazione ed adeguamento in modo programmato e cadenzato; ciò anche in considerazione del periodo di recessione economica esistente in questi anni.

    Per quanto concerne le categorie professionali, direttamente coinvolte dai nuovi assetti legislativi, a fronte della profonda trasformazione nel campo delle responsabilità, della metodologia del lavoro e dell’accesso e che vede anche la non considerazione delle professionalità in essere, questa deve poter esprimere con completa rianalisi e comprensione delle trasformazioni in atto, un aggiornato e totale quadro  prestazionale in riferimento ai requisiti richiesti ed in evoluzione, che la progettazione e la competenza professionale devono assumere in risposta a specifici quadri esigenziali. Ciò sia nel settore dell'edilizia pubblica e sia nel settore dell'edilizia privata.

In tale contesto evolutivo, assume un’importanza fondamentale l'aspetto della valutazione tariffaria delle prestazioni professionali, oggi totalmente inadeguata sul piano quantitativo, qualitativo e legislativo, la quale, se non viene modificata anche adottando uno sviluppo programmato, di fatto impedisce il sostegno economico indispensabile alla gestione delle trasformazioni ed un aggiornamento professionale.

La formazione del mercato, inteso come sintesi dell'evoluzione della società, della cultura e dello sviluppo tecnologico nel settore dell'edilizia civile ed industriale e della pianificazione urbanistica ed ambientale non solo nel nostro paese, ma nell'intero bacino europeo, nonché lo sviluppo tecnologico del settore dei servizi, comunicazioni, trasporti , impianti e della sicurezza e tutela del lavoro, richiedono attente valutazioni sull'evoluzione che gli studi di progettazione, tradizionalmente e storicamente gestiti da rappresentanti le libere professioni, devono obbligatoriamente compiere nei confronti delle competenze organizzative stesse, dell'interdisciplinarità a garanzia di una inevitabile estensione delle competenze soggettive e coordinamento delle competenze specifiche e specialistiche, indispensabili perché la fase del progetto mantenga e consolidi la propria centralità nell'intero processo, sino alla realizzazione dell'opera.

    Molto forte è nel nostro paese l'opposizione che le professioni in genere hanno assunto nei confronti delle posizioni e dichiarazioni dell'Antitrust in merito alle Tariffe professionali ed in merito al quadro istituzionale di categoria; infatti la professione intellettuale trova la propria logica e fondamento proprio nell'essere svincolata da tutti i fattori condizionanti che ne possono limitare l'attività e l'espressione, anche in contrasto con specifici interessi di parte e ciò a tutela degli interessi generali verso i quali dobbiamo ispirare ed improntare la nostra attività.

     La tariffa professionale, quindi, deve essere garante della correttezza dei rapporti contrattuali e deve essere garante proprio di quegli interessi generali che la tendenza in atto tende a sottrarre alle regole ed ai principi generali legislativi per affidarli a tutele vaghe obbedienti agli automatismi falsamente equilibrati ed alle regole non scritte del mercato e della concorrenza.

    Indubbiamente le attuali tariffe, a fronte di un quadro evolutivo, come sopra indicato, non sono più adeguate malgrado le modificazioni avvenute ed in itinere. ll T.U. deve garantire il rispetto del metodo di valutazione anche nell'ipotesi che queste non rappresentino più minimi inderogabili, ma valori indicativi da assumere a riferimento, stabilendo criteri comunque di adeguamento, al fine di determinare con certezza il quadro delle valutazioni che possono essere considerate anomale ed al fine di salvaguardare in ogni caso il compito della vigilanza istituzionale.

Il T.U. deve esprimersi tramite l'individuazione dei criteri e principi fondamentali e l'adozione di regolamenti applicativi sia per la valutazione prestazionale e sia di tipo comportamentale/deontologico vincolante il professionista e le modalità della vigilanza istituzionale.

 

02. METODOLOGIA GENERALE

     La complessità applicativa della Legge n°494/96 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'entrata in vigore, agli ambiti applicativi, ai corsi di aggiornamento professionale, alla determinazione delle nuove e diverse responsabilità, hanno determinato la necessità da parte dei vari Ordini e Collegi professionali del territorio vercellese, di predisporre una direttiva Tariffaria Unica in materia di “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.

Anche il Decreto legislativo 14.08.96 n°494, recependo la Direttiva 92/57 CEE ha come scopo quello di indurre a programmare, progettare, organizzare e costruire inserendo nelle corrispondenti fasi del processo, criteri di prevenzione per la sicurezza e la salute come fattori essenziali da prendere in considerazione.

    Il D.Lgs. n°494/96, integrando per il settore delle costruzioni, il D.Lgs. n°626/94, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n°242/96, disciplina complessivamente la realizzazione delle opere di costruzione con particolare riguardo a quelle caratterizzate da una certa complessità e/o pericolosità.

E' obbligo puntualizzare che detto decreto non altera minimamente tutte le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, alle quali anzi, deve essere fatto puntuale riferimento per quanto attiene ai dettanti ed obblighi dallo stesso richiamati.

Nulla o poco muta in fatto di sicurezza ed igiene del lavoro già regolamentate in Italia dai D.P.R. n°547/55 e D.P.R. n°303/56 e da altri regolamenti vigenti per specifiche attività.

   Per una maggiore chiarezza occorre innanzitutto evidenziare che il D.Lgs. n°494/96, modificato ed integrato dal D.Lgs. n°528 del 19 novembre 1999, all’art. 2 oltre a porre delle definizioni di ambito applicativo, individua cinque settori di responsabilità e tre nuove figure professionali non previste in alcun precedente ordinamento legislativo, in particolare:

1.       COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

2.       RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 11/02/94 n. 109 e successive modifiche.

3.       LAVORATORE AUTONOMO: persona fisica la cui attività  professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

4.       COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA di seguito denominato “Coordinatore per la progettazione”: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4;

5.       COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA di seguito denominato “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”: soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5.

 

03. QUADRO PRESTAZIONALE

Si ritiene utile, prima di individuare i criteri di determinazione degli onorari e valutarne la metodologia applicativa, sintetizzare i compiti delle due nuove figure professionali, così come definite nel D.Lgs. n°494/96-bis e precisamente per il:

 

a)      COORDINATORE PER SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA:

1.  redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 , comma 1;

2.   predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 260/5/93. Il Fascicolo non è richiesto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457

 E’ previsto che l’incarico di cui sopra avvenga contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e che la prestazione venga svolta comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

 

b)      COORDINATORE PER SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA:

1.  Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

2.  verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 4, comma 1, lettera b ), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani di sicurezza;

3.  organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

4.  verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

5.  segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione all’inadempienza all’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

6.  sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

 E’ previsto che la prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell’opera.

  

04. MODALITA’ TARIFFARIA

Le prestazioni professionali di cui al D. Lgs. n° 494/96 modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 528/99, risultano aggiuntive al quadro prestazionale come individuato nel Testo Unico della Tariffa Professionale di cui alla Legge n° 143 del 02.03.1949 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Pertanto le competenze come di seguito determinate si devono intendere a “discrezione” ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, punto d), e art.5 della Tariffa Professionale Ingegneri e Architetti  - Legge n°143/49.

Le competenze risultano quindi già comprensive di vacazioni e spese.

Il calcolo delle competenze viene effettuato facendo riferimento agli importi a base d’asta dei progetti, applicando la seguente formula:

O= I x R x P x A

 

dove:  

O=

Onorario della prestazione  

I=

Importo dei lavori a base d’asta
R= Coefficiente di rischio, determinato in funzione della classe e categoria dell’opera (riferimento a Tabella 2), sulla base dei tassi di rischio definiti dall’INAIL.  

P=

Percentuale di applicazione determinata in base a specifiche analisi sull’attività da svolgere secondo quanto riportato nella Tabella 1)  
A=

Per prestazioni professionali di Coordinatore in fase di Progettazione A = 0,30.

Per prestazioni  professionali di  Coordinatore  in fase  di Esecuzione A = 0,70.  

Quando le prestazioni del professionista si limitano all’assunzione o della figura del Coordinatore in fase di progettazione o dei quella del Coordinatore in fase di Esecuzione, il compenso professionale sarà aumentato del 25%.

 

- Tabella 1: Percentuale di applicazione P -

Importo dei lavori in appalto P
fino a L. 100.000.000 4,10%
L.          300.000.000 2,73%
L.       1.000.000.000 1,90%
L.       3.000.000.000

1,55%

L. 5.000.000.000 e oltre 1,40%

 

N.B.

Per importi intermedi si dovrà procedere ad interpolazioni lineari

Importi minimi di tariffa:

-          per attività di Coordinatore in fase di Progettazione:…….£. 1.500.000
-          per attività di Coordinatore in fase di Esecuzione:…….….£. 2.000.000

 

 

- Tabella 2: Coefficienti di rischio R -

Classe dei lavori Tipologia delle opere Indice

R

I Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative : 1,36
II Impianti industriali completi:

0,73

III Impianti di servizi generali :  

0,49

IV Impianti elettrici:

IV.a Impianti termoelettrici, dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgia:

IV.b Centrali idroelettriche , stazioni di trasformazione e di conversione, impianto di trazione elettrica:

IV.c Impianti di linee aeree per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia:

 

0,73

 

0,73

1,07

V Macchine isolate:

non tariffato

VI Ferrovie e strade : 1,28
VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per la produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d’arte di particolare  importanza da computarsi a parte:

VII.a Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani:

VII.b Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua esclusi i macchinari. Derivazioni d’acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica:

VII.c Opere di navigazione interna e portuali:

 

 

1,24

1,60

1,11

VIII Impianti   per    provvista,  condotta  e  distribuzione  d’acqua  e   fognature urbane: 1,44
IX Ponti, manufatti isolati, strutture speciali: 1,60

 

 

 - ESEMPIO DI CALCOLO -

 

Tipologia del lavoro: Costruzioni civili;

Coefficiente di rischio: R=1,36;

A=0,30 / 0,70;

Percentuale di applicazione: P=2,73%;

Importo dei lavori a base d’asta: £. 300.000.000;

 

Incarico completo:

O= I x R x P x A ;  R = 1,36 ; P = 2,73%

O= £. 300.000.000 x 1,36 x 2,73 % =

 

£. 11.138.400

 

Incarico limitato alla progettazione:

O= I x R x P x A ;  R = 1,36 ; P = 2,73 %; A = 0,30

Incarico limitato= + 25 %

O= £. 300.000.000 x 1,36 x 2,73 % x 0,30 x 1,25 =

£.   4.176.900

Incarico limitato all’esecuzione:

O= I x R x P x A ;  R = 1,36 ; P = 2,73 %; A = 0,70

Incarico limitato= + 25 %

O= £. 300.000.000 x 1,36 x 2,73 % x 0,70 x 1,25 =

£.   9.746.100

 

torna all' indice